Disposizioni organizzative sulla vigilanza degli alunni
Numero 231

Disposizioni organizzative sulla vigilanza degli alunni

Si pubblica la circolare numero 231 del 27 maggio con le varie informazioni.

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da Lazzarella Abbondi

del lunedì, 27 maggio 2024

 

                       Ministero dell’Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo “Don Rinaldo Beretta”

20833 Giussano fraz. Paina (MB) - Via Manzoni,50

Tel. 0362/861126  

e-mail: mbic83400b@pec.istruzione.it  mbic83400b@istruzione.it 

sito: www.icdonberettagiussano.edu.it

 

 

Circ. n. 231 del 27 maggio 2024

 Al Personale docente

Al Personale ATA

Ai genitori degli alunni dell’istituto

Al sito web

                                                                                                                                             

Oggetto: Disposizioni organizzative sulla vigilanza degli alunni

Si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza e l’incolumità di ciascuno. A tal fine si emana la presente direttiva che ripercorre gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli alunni.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA’

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell’articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

DOCENTI

Si precisa che l’obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente. L’estensione di tale obbligo varia in funzione dell’età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico, l’intervallo.

 Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il “preposto” è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 44, c. 7 del CCNL Scuola 2019-2021 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli studenti medesimi.

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., il docente si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Tale responsabilità si estende alla vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curriculari, nell’ambito sia dell’orario d’obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell’orario normale delle lezioni.

Ciascun docente, in adempimento dell’obbligo della sorveglianza e vigilanza, può adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l’incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Si esclude inoltre che, in virtù del suddetto obbligo, possa considerarsi applicabile come misura disciplinare la possibilità di far sostare l’alunno fuori dall’aula.

l docente che durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dall’aula deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Allegato A – CCNL 2019-2021).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell’ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

I collaboratori scolastici garantiscono e assicurano l’ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. Essi sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. 

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

INGRESSO

L’ingresso e l’uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d’Istituto.

DOCENTI

Ogni docente preleverà gli alunni facendo attenzione ad evitare ogni possibile forma di assembramento e rispettando i percorsi di afflusso e deflusso stabiliti.

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

-l’apertura dei cancelli e delle porte d’ingresso;

-la sorveglianza degli spazi esterni all’edificio e delle porte di accesso durante l’entrata degli alunni;

– la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell’edificio;

-la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule;

-la chiusura dei cancelli e delle porte dopo l’inizio delle lezioni;

 -la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l’accesso ad estranei.

 CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

DOCENTI

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l’insegnante è libero nell’ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dalla persona a cui non è richiesta l’immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d’ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

-favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;

-vigilare sulla scolaresca fino all’arrivo dell’insegnante in servizio all’ora successiva, se incaricati dalla sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;

-vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all’ufficio di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

INTERVALLO

DOCENTI

L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli, restando in classe con gli alunni.

Durante l’intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti incaricati, tenuti a:

– far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;

– regolare un accesso ordinato ai servizi.

 Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi  (ad es. spingersi, salire e scendere le scale ecc…): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti e le situazioni che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi. La dislocazione dei docenti, pertanto, deve essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la massima attenzione.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo-classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula.

Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

Va concordato l’utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch’essi tenuti ad adoperarsi per garantire l’incolumità degli alunni e del personale.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Durante l’intervallo i collaboratori scolastici di turno:

– collaborano con gli insegnanti nella vigilanza

-sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;

– non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

DOCENTI

I docenti sono tenuti ad accompagnare nei trasferimenti da un’aula ad un laboratorio o palestra gli allievi con cui faranno lezione e a riaccompagnarli in aula al termine dell’attività, affidandoli al docente dell’ora successiva e mantenendo, durante il trasferimento, ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi.

Agli allievi è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all’altro dell’edificio se non per un motivo rilevante; in particolare è vietato recarsi in palestra senza autorizzazione e senza essere accompagnati dal docente.

Al fine di regolamentare il tragitto dall’aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

VIGILANZA TRA IL TERMINE DELLE LEZIONI ANTIMERIDIANE ED EVENTUALI ATTIVITÀ POMERIDIANE

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l’inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale, possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dal personale ATA.

La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio e a docenti appositamente incaricati per la sorveglianza. La presenza degli alunni che permangono a scuola è annotata su un apposito registro gestito dai collaboratori scolastici e dal personale docente.

USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascuna porta di uscita dell’edificio è presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigilano il transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio.

DOCENTI

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

– consentire l’uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi;

-accompagnare gli alunni, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto dia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;

-assistere all’uscita degli alunni medesimi, accertandosi che escano ordinatamente;

-consegnare i minori i al genitore o alle persone da questi formalmente delegate.

L’art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni. Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall’edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o a persona delegata dai genitori stessi.

COLLABORATORI SCOLASTICI                  

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

– vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;

– controllare le porte di uscita e il cancello esterno;

-garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all’orario normale di lezione;

-sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l’orario scolastico fino all’arrivo dei familiari quando affidati.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all’orario delle attività didattiche.

VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

DOCENTI

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui gli alunni sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli stessi, in considerazione dell’imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell’orario scolastico.

ULTERIORI ISTRUZIONI

Oltre alla vigilanza sull’incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l’attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa.

In particolare, si rileva la necessità che comportamenti degli studenti che risultino discriminatori e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto dell’altro, vanno prevenuti e corretti attraverso un’azione educativa attenta e costante e, pertanto, segnalati alla Dirigente Scolastica anche loro rilevanza disciplinare.

Si invitano i docenti ad affrontare con i propri alunni, la tematica dell’uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli alunni come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all’uso improprio degli apparecchi multifunzione.

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell’ambiente lavorativo.  

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

  • vigilare sull’incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
  • informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
  • informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all’uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
  •  informare e discutere con gli studenti il regolamento d’uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
  • vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
  • verificare l’idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le attività;
  • valutare la compatibilità delle attività proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
  • controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo – didattiche della scuola.

 

  

La Dirigente scolastica

                                                           Sabrina Amato

                                                                    Firma autografa omessa

                                                                 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993

                                                                        

                                                                             

Documenti