Ministero dell’Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo “Don Rinaldo Beretta”
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Circolare n. 16 del 12 settembre 2025
Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria
Ai docenti Al DSGA
Al SITO WEB
Oggetto: assenze e validità anno scolastico 2025/26 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado; deroghe al limite massimo ore di assenza
VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;
VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita «… ai fini della validità dell’anno scolastico … perpoter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato»;
VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamentoscolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;
VISTO il D. Lgs 62/2017;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti dell’11 settembre 2025 che ha approvato i criteri di deroga di
seguito indicati;
SI COMUNICA
il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della vali- dità dell’anno scolastico 2023-2024, per la scuola secondaria di primo grado.
Ore settimanali |
monte ore annuale |
numero ore minimo di presenze (75%) |
numero ore massimo di assenze (25%) |
30 ore |
990 |
743 |
248 |
Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.
La mancata frequenza del monte ore minimo comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.
DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE
La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali.
Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l’opportuna valutazione in sede di Consiglio.
Si sottolinea che, per l’ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiu- dicare ilraggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l’acquisizione dei necessari elementi di valutazione.
I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti come di seguito:
- le assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture sanitarie ricono- sciute dal SSN
- le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasfe- rimento famiglia)
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate
- iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica
Il criterio della frequenza dei ¾ dell’anno scolastico non vale per la scuola primaria, come confermato dal d.lgs 62/2017; questonon significa che nella scuola primaria le assenze siano irrilevanti, ma che la valutazione del percorso è rimessa al team.
Si confida nella consueta collaborazione di ciascuno.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Anna Maria Carolina Ballarino
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
da Michela Galimberti
del venerdì, 12 settembre 2025