Ministero dell’Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo don Rinaldo Beretta
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Circolare n. 20 del 16 settembre 2026
Alle famiglie degli alunni dell’Istituto
Ai docenti
Al DSGA
Al sito web/registro elettronico/albo on line
Oggetto: assenze e validità anno scolastico 2026/27 per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado; deroghe al limite massimo ore di assenza.
visto il d.lgs. 59 /2004;
visto il DPR 122/2009, art. 14 c. 7 che testualmente recita «… ai fini della validità dell’anno scolastico (…) per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato»;
vista la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;
visto il d.lgs. 62/2017;
visto il PTOF d’Istituto, 147-148, elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 2/12/2025, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/12/2025;
acquisito il parere positivo del Collegio dei docenti rispetto a quanto sopra deliberato,
si comunica
il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2026/27, per la scuola secondaria di primo grado.
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Ore settimanali |
Monte ore annuale |
Numero ore minimo di presenze (75%) |
Numero ore massimo di assenze (25%) |
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30 ore |
990 |
743 |
248 |
Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.
La mancata frequenza del monte ore minimo comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.
Deroghe al limite massimo delle assenze
La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali.
Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l’opportuna valutazione in sede di Consiglio.
Si sottolinea che, per l’ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l’acquisizione dei necessari elementi di valutazione.
I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti all’interno del PTOF (pp. 147-148) come di seguito:
- le assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN;
- le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia);
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate;
- iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica.
Il criterio della frequenza dei ¾ dell’anno scolastico non vale per la scuola primaria, come confermato dal d.lgs. 62/2017; questo non significa che nella scuola primaria le assenze siano irrilevanti, ma che la valutazione del percorso è rimessa al team.
Si confida nella consueta collaborazione di ciascuno.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Anna Maria Carolina Ballarino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
da Annamaria Ballarino
del mercoledì, 16 settembre 2026