Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2021/2022

Si pubblica la circolare n. 222 del 21 aprile : indicazioni relative all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Immagine profilo

da Lazzarella Abbondi

del giovedì, 21 aprile 2022

                                                                                          

                                                                           

                                                                                                                

                                                                                Ministero dell’Istruzione

 Istituto Comprensivo “Don Rinaldo Beretta”

20833 Giussano fraz. Paina (MB) - Via Manzoni,50

Tel. 0362/861126 Fax  0362- 335775

e-mail: donberetta@tiscali.it

mbic83400b@pec.istruzione.it  mbic83400b@istruzione.it

sito: www.icdonberettagiussano.edu.it

 

Circ. n. 222 del 21 aprile 2022

Al personale docente, agli alunni e ai genitori delle classi III

Scuola secondaria di primo grado

Al sito web

Oggetto: : Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2021/2022

 

Con l’Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022, il Ministro dell’Istruzione  ha definito le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

CRITERI DI AMMISSIONE

Per essere ammessi all’esame di Stato, gli alunni:

-  devono avere frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato (vale a dire del tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e pari a 990 ore annuali e dunque frequenza per almeno 743 ore ovvero assenze inferiori a 247 ore)  fatte salve eventuali motivate deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 28 settembre 2021;

-  non devono essere  incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di Stato di cui all'art. 4, cc. 6 e 9 bis, del DPR n.249/1998;

- devono aver  raggiunto un’adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento nelle varie discipline, con riferimento agli obiettivi stabiliti in fase di programmazione. Nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

La mancata partecipazione alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese (prove INVALSI) non rileva i per l’ammissione all’esame di Stato.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Il voto di ammissione resta disciplinato  dall’art. 6, comma 5, del D. Lgs. n.62/2017, espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

PROVE D’ESAME

L’esame, nel corrente anno scolastico, consiste in:

  • una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’art. 7 del DM 741/2017 per accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero;
  •  una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’art. 8 del DM 741/2017, che accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle aree relative a: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni;
  • un colloquio orale, come disciplinato dall’art. 10 del DM 741/2017, finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché́ delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017, con la possibilità di prove differenziate, predisposte dalla sottocommissione, equivalenti a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame, nonché per gli alunni con dsa,  di utilizzo di strumenti compensativi.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

VALUTAZIONE FINALE

La valutazione finale è espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

 La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

La pubblicazione dell'esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è prevista al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso la sede del plesso “S. D’Acquisto”, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area del registro elettronico cui accedono i genitori degli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

Si rinvia a successiva comunicazione l’indicazione delle misure di sicurezza da osservare per lo svolgimento delle prove d’esame.

                                                                                                                                                        La Dirigente scolastica

                               Sabrina Amato

                                       Firma autografa omessa ai sensi
                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

   

 

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