Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo “Don Rinaldo Beretta”
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Circ. n. 82 del 8 Novembre 2022
Alle famiglie degli alunni dell’Istituto
Ai docenti
Alla DSGA
Al SITO WEB
Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2022-2023 per la valutazione degli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado - Deroghe al limite massimo ore di assenza.
VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;
VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita “… ai fini della validità dell’anno scolastico … per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;
VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;
VISTO il D. Lgs 62/2017;
VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;
VISTO il DPCM 7 settembre 2020;
VISTA la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 27 ottobre 2022 che ha approvato i criteri di deroga di seguito indicati;
SI COMUNICA
il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2022-2023.
SCUOLA |
n. ore settimanali |
Monte ore annuale |
Numero ore minimo di presenze (75%) |
Numero ore massimo di assenze (25%) |
PRIMARIA(tn) |
27 ore |
891 |
669 |
222 |
PRIMARIA (tp) |
40 ore |
1360 |
1020 |
340 |
SECONDARIA PRIMO GRADO |
30 ore |
990 |
743 |
248 |
Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.
La mancata ferquenza del monte ore minimo comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.
DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE
La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali.
Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l’opportuna valutazione in sede di Consiglio.
Si sottolinea che, per l’ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l’acquisizione dei necessary elementi di valutazione.
I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti come di seguito:
-
- le assenze per malattia giustificate con certificato medico o da attestazione di ATS per situazioni COVID
- le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia)
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate
- iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi.
Si confida nella consueta collaborazione di ciascuno.
La Dirigente scolastica
Sabrina Amato
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
da Carlo Varenna
del martedì, 08 novembre 2022